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Stralcio dell’ALLEGATO “B” alla delibera di Giunta regionale n. 372 dell’8 aprile 2008.
«Classificazione delle mansioni a rischio ai fini dell’individuazione del personale tenuto alla frequenza dei corsi di formazione.
Ai fini della formazione del personale addetto alle industrie alimentari, si distinguono due elenchi (non esaustivi).
Elenco A: mansioni che non comportano contatto diretto con gli alimenti
Camerieri;
lavapiatti;
addetti all’industria conserviera;
addetti alla produzione delle paste alimentari secche;
trasportatori, magazzinieri;
addetti alla lavorazione e vendita di spezie, prodotti erboristici;
addetti alla produzione e lavorazione del vino e delle bevande;
addetti ai distributori automatici di alimenti e bevande;
addetti alle produzioni alimentari a rischio microbiologico nullo o con ciclo tecnologico che garantisce basso o nullo apporto microbico sul prodotto finale (torrefazione caffè, tostatura frutta secca, oleifici, produzione miele, produzione caramelle e affini, lavorazione e confezionamento funghi freschi e secchi, etc.);
addetti all’imballaggio delle uova;
addetti ad altre lavorazioni non comprese nell’elenco B.
Gli addetti alle mansioni di cui all’elenco A, sono comunque tenuti al conseguimento dell’attestato di formazione di base …
Gli addetti alle sagre, fiere, feste popolari e manifestazioni a carattere religioso, benefiche o politiche in cui si effettua preparazione e somministrazione in loco di alimenti, sono esclusi dall’obbligo dell’attestato di formazione, in funzione dell’occasionalità e temporaneità dell’evento, ad eccezione di un responsabile appositamente identificato per ogni Associazione o Ente che esercita tali attività nell’ambito della manifestazione (art. 92, comma 14 della Legge 33 dic. 2000, n. 388)
Modalità e criteri di organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento
[…] I CORSI DI BASE (Corso di formazione), destinati a tutti gli addetti al personale addetto alle industrie alimentari, deve avere la durata di almeno 6 ore […]».