Programma ECM: disposizioni legislative

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Ogni operatore della Sanità deve acquisire, per il triennio 2011-2013, 150 Crediti formativi E.C.M, sulla base di 50 (minimo 25, massimo 75) ogni anno. Fanno eccezioni i professionisti sanitari della Regione Abruzzo per i quali – limitatamente all’anno 2011 – i crediti formativi richiesti sono 30 (con un minimo obbligatorio di 15).

 

Il Programma ECM deve ritenersi obbligatorio per tutti gli operatori sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti.

 

I Crediti formativi E.C.M. vengono attribuiti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, tramite gli organizzatori (provider) delle attività formative accreditate in conformità ai criteri ed alle modalità definite dalla stessa Commissione Nazionale. Ai fini del Programma Nazionale di E.C.M., hanno valore solamente i Crediti formativi E.C.M. attribuiti dalla Commissione Nazionale.

Le indicazioni di priorità degli eventi formativi sono connesse a obiettivi formativi di interesse nazionale e regionale.


Il sistema di accreditamento è stato trasferito dal sito del Ministero della Salute a quello dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (www.agenas.it).



Approfondimenti normativi

ECM nazionale > informati

ECM regionale: il programma CPD/ECM Lombardia > informati